Nuovi reati presupposto della Responsabilità amministrativa penalistica D.Lgs. 231/01

Nuovi reati presupposto della Responsabilità amministrativa penalistica D.Lgs. 231/01

Con il Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 agosto ed in vigore dal 17 agosto, la Responsabilità amministrativa penalistica di società ed enti trova una nuova estensione ad ulteriori reati presupposto.

Il Decreto contenente “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza in genere…”, all’art. 9 del Capo II dedicato alle norme per la prevenzione ed il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale,  introduce nuovi reati presupposto della Responsabilità 231 in tema di frode informatica, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento e Tutela della Privacy.

Il citato Decreto Legge introduce innanzitutto nel codice penale il comma 3 dell’art. 640-ter, sanzionando con la pena della reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 600,00 a 3.000,00 euro la frode informatica commessa “con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti”.
Tale reato viene introdotto al comma 1 dell’art. 24-bis D.Lgs. 231/01, con sanzione per la società o ente da 100 a 500 quote ed applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co. 2 lett. a), b) ed e).

Ulteriore reato inserito in seno al medesimo comma 1 dell’art. 24-bis D.Lgs. 231/01 è quello previsto dall’art. 55 co. 9 del D.Lgs. 231/07 (Antiriciclaggio) che punisce “Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi… chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.

La novità sicuramente di maggior rilievo è l’introduzione, sempre all’art. 24-bis D.Lgs. 231/01, dei delitti previsti dalla Parte III, Titolo III, Capo II D.Lgs. 196/03, dunque di TUTTI gli illeciti penali previsti dalla norma a Tutela della Privacy che costituiscono delitti, con sola esclusione, quindi, delle contravvenzioni di cui agli artt. 169 (omessa adozione delle misure minime di cui all’art. 33) e 171 (violazione degli artt. 113 e 114).

Con tale disposizione il Governo porta a completamento quanto iniziato dal Legislatore con Legge n. 48/2008, quando venne inserito nel D.Lgs. 231/01 l’art. 24-bis rubricato “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”.
Nonostante la rubrica, espressamente riferita anche al trattamento illecito dei dati, il Legislatore aveva all’epoca introdotto nel testo dell’articolo unicamente i reati informatici, quali reati presupposto della Responsabilità 231, mentre nulla era detto dei reati di cui al D.Lgs. 196/03, oggi per la prima volta inseriti nella disciplina del D.Lgs. 231/01.

Si conferma ancora una volta l’incessante spinta di Governo e Parlamento per la normativa D.Lgs. 231/01, spinta che dall’emanazione di tale Decreto Legislativo non ha mai trovato soluzione di continuità, con costante introduzione tra i reati presupposto di nuove fattispecie.

Ancora una volta viene utilizzata quale strumento di “prevenzione e contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale” l’introduzione nel D.Lgs. 231/01 dei reati che tale allarme determinano, con conseguente onere per società ed enti di dotarsi di Modelli Organizzativi volti alla prevenzione degli stessi o di aggiornare i Modelli adottati.

 

Documenti:  D.L. 93_13 nuovi reati 231