D.Lgs. 231/01 - Legislazione

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 258 del 4.11.2017,  la Legge 161 del 17.10.2017 riguardante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di  coordinamento e transitorie del codice di  procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” che entrerà in vigore il 19.11.2017.
Tale provvedimento modifica varie normative (riguardanti le misure di prevenzione personali e patrimoniali; l’amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati, la Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali) tra cui il D.Lgs. 231/01 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare su questo tema la Legge 161/2017 prevede:
–  all’art. 11 (Controllo giudiziario delle aziende) l’introduzione nel D.Lgs. 159/2011 di un nuovo articolo,  34-bis,  il quale dispone che con il provvedimento che nomina l’amministratore giudiziale, il Tribunale può stabilire “ i  compiti   dell’amministratore   giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l’obbligo: … di adottare ed  efficacemente  attuare  misure  organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
–  all’art. 30, co. 4 l’introduzione di nuovi delitti previsti all’art. 12 del D.lgs. 286/1998 riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, all’interno dell’art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 con l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Si riporta il testo del nuovo art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 come modificato dalla legge 161/2017

Art. 25-duodecies  (Impiego  di  cittadini  di  paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1.In relazione  alla commissione del delitto di cui all’articolo 22,  comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  si  applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
1-bis.  In  relazione  alla  commissione  dei   delitti   di   cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico  di  cui  al decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive modificazioni,  si  applica  all’ente  la  sanzione   pecuniaria   da quattrocento a mille quote.
1-ter.  In  relazione  alla  commissione   dei   delitti   di   cui all’articolo  12,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  successive  modificazioni,  si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi  1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni  interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a  un anno”.

Per completezza di seguito si riportano i commi richiamati dell’art. 12 del D.lgs. 286/1998

Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
….
3.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
…………..
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Il testo completo della Legge 161/2017 è consultabile nel sito internet della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-04&atto.codiceRedazionale=17G00176&elenco30giorni=false

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 30 marzo 2017 ed entrerà in vigore il 14 aprile 2017, il D.Lgs. 38/2017 (Attuazione  della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa lla lotta contro la corruzione nel settore privato) che introduce importanti modifiche alla disciplina della corruzione tra i privati.
Tale Decreto dà attuazione e recepisce quanto stabilito dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell’Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione tra privati.

Giova ricordare che la corruzione tra privati, prima di tale Decreto, prevedeva due particolari forme di corruzione passiva (per soggetti intranei):
la prima era prevista per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compivano od omettevano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (co.1);
la seconda si configurava in caso di commissione della stessa condotta da parte di chi era sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma (co.2).
Era prevista inoltre al co.3 una forma di corruzione attiva nel caso in cui un soggetto qualsiasi (soggetto estraneo) avesse dato o promesso denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma. Per tale forma di corruzione scattava inoltre la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote prevista dall’art. 25 ter co.1 lett. s bis del D.Lgs. 231/01 in caso di responsabilità amministrativa degli enti.

In dettaglio riportiamo le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 38/2017:

  1. Modifiche all’art. 2635 c.c.(Corruzione tra privati)

L’art. 3 del D.Lgs 38/2017 interviene sull’art. 2635 c.c. :

  • includendo tra i soggetti attivi autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l’esercizio di funzioni direttive ;
  • estendendo la fattispecie anche ad enti privati non societari;
  • ampliando le condotte cui si perviene all’accordo corruttivo. Nella corruzione passiva viene inclusa anche la sollecitazione del denaro o altra utilità  da parte del soggetto “intraneo” qualora ad essa segua la conclusione dell’accordo corruttivo, e nella corruzione attiva anche l’offerta di denaro o altra utilità da parte del soggetto “estraneo”, qualora essa venga accettata dal soggetto “intraneo”.
  • Prevedendo espressamente tra le modalità della condotta,  sia nell’ipotesi attiva che in quella passiva, la commissione della stessa per interposta persona;
  • specificando che il denaro o altra utilità sono non dovuti;
  • togliendo il riferimento alla necessità che la condotta cagioni un nocumento alla società;
  • prevedendo che la confisca per equivalente ricomprenda anche le utilità offerte, e non solo date o promesse.

Alla luce di quanto sopra esposto si riporta il nuovo art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)
“  Salvo che il fatto costituisca  più grave  reato,  gli  amministratori,  i   direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se  o  per altri, denaro  o  altra  utilità non  dovuti,  o  ne  accettano  la promessa, per compiere o per omettere un  atto  in  violazione  degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,  sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto  è commesso  da  chi  nell’ambito  organizzativo  della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive  diverse  da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
  Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
  Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
  Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
  Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”

  1. Introduzione dell’art. 2635 bis cc (Istigazione alla corruzione tra privati)

L’art. 4 del D.Lgs. 38/2017 introduce l’art. 2635 bis cc, che punisce l’istigazione alla corruzione. Sotto il profilo attivo sarà quindi punito chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto “intraneo” qualora l’offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635 bis co.1). Sotto il profilo passivo sarà prevista la punibilità dell’ “intraneo” che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, qualora la sollecitazione non sia accettata. (art. 2635 bis co.2).

Si riporta il testo del nuovo art. 2635 bis c.c. (istigazione alla corruzione tra privati)
“  Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.
  La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
  Si procede a querela della persona offesa”.

  1. Introduzione dell’art. 2635 ter c.c. (Pene accessorie)

L’art. 5 del D.Lgs. 38/2017 introduce l’art. 2635 ter c.c. che disciplina le pene accessorie da applicare in caso di condanna per il reato 2635, co. 1 c.c. (corruzione passiva dell’intraneo), nei confronti di chi sia già stato condannato per tale reato o per quello di cui all’art. 2635-bis, co. 2 c.c. (istigazione passiva alla corruzione). In questi casi si applicherà la pena dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’art. 32-bis c.p.

Si riporta il testo del nuovo art. 2635 ter c.c. (Pene accessorie)
“La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma”.

  1. Modifica al D.lgs. 231/01

L’art. 6 del D.Lgs. 38/2017 modifica, sotto il profilo sanzionatorio, la lettera s-bis dell’art. 25 ter (reati societari) del D.lgs.231/01, aumentando le sanzioni già previste per i casi di corruzione attiva ed introducendo la sanzione anche nei casi di istigazione attiva alla corruzione.
La nuova lettera s-bis prevede che in caso di corruzione attiva tra privati (soggetto “estraneo”)  ex art. 2635, comma 3, si applichi la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e nei casi di istigazione attiva (art. 2635-bis, comma 1 c.c.), la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co 2 de  D.Lgs. n. 231/2001 .

Ricordiamo che le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co. 2  sono le seguenti:

a)  l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b)  la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c)  il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d)  l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e)  il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si riporta il testo della lettera  s-bis, art. 25 ter del D.Lgs. 231/01
“per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2”

Cliccare sul seguente link per scaricare il testo aggiornato della norma:

D.lgs-231.01-aggiornato-ad-aprile-2017

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 4 novembre 2016,  la nuova legge 199/2016 in materia di contrasto ai  fenomeni  del  lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro  in  agricoltura  e  di  riallineamento retributivo nel settore agricolo.
Tale legge affronta il fenomeno criminale del caporalato riformulandone e aggiornandone la definizione, inasprendo le pene per gli sfruttatori ed estendendo la responsabilità e le sanzioni anche agli imprenditori che impiegano manodopera, anche facendo ricorso all’intermediazione dei caporali, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e sottoponendo gli stessi a condizioni di sfruttamento.
L’art.603 bis del Codice Penale è stato sostituito con il seguente:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa  da  500  a  1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al  lavoro  presso terzi in condizioni di sfruttamento,  approfittando  dello  stato  di bisogno dei lavoratori;
2)  utilizza,  assume  o  impiega  manodopera,   anche   mediante l’attività di intermediazione di cui al numero  1),  sottoponendo  i lavoratori a condizioni di sfruttamento  ed  approfittando  del  loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia,  si  applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000  a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice  di  sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1)  la  reiterata  corresponsione   di   retribuzioni   in   modo palesemente   difforme   dai   contratti   collettivi   nazionali   o territoriali   stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali    più rappresentative  a  livello  nazionale,  o  comunque   sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale,  all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la  sussistenza  di  violazioni  delle  norme  in  materia  di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a  condizioni  di  lavoro,  a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l’aumento  della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu’ dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i  lavoratori  sfruttati  a situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

La legge ha previsto inoltre che tale fattispecie delittuosa sia inserita nel novero dei reati previsti in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01,  all’articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), tra i delitti contro la personalità individuale.
Tale illecito dell’ente sarà quindi punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e con le sanzioni interdittive previste dell’art. 9 co. 2 del D.lgs.231/01 per una durata non inferiore ad un anno.
Ricordiamo che le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 del D.lgs.231/01 sono:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tra le altre novità introdotte, interessante è quanto previsto della presente legge all’art. 3, ai sensi del quale “…qualora ricorrano i presupposti indicati nel  comma  1 dell’articolo 321 del codice di procedura penale, (quando vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”) il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda  presso cui e’ stato commesso il reato, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative  sui  livelli occupazionali o  compromettere  il  valore  economico  del  complesso aziendale…. L’amministratore  giudiziario  affianca  l’imprenditore   nella gestione dell’azienda ed  autorizza  lo  svolgimento  degli  atti  di amministrazione utili all’impresa,  riferendo  al  giudice  ogni  tre mesi,  e  comunque  ogni  qualvolta  emergano   irregolarità  circa l’andamento dell’attività  aziendale”

La legge ha inoltre introdotto:

  • un’attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
  • l’arresto obbligatorio in flagranza di reato;
  • il rafforzamento dell’istituto della confisca;
  • l’adozione di misure cautelari relative all’azienda agricola in cui è commesso il reato;
  • l’estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
  • il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
  • il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

Cliccare qui per il testo completo della legge legge-29-ottobre-2016-n-199, tratta dal sito della Gazzetta Ufficiale.

 

Dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale, che con sentenza n. 10561/2014 hanno dichiarato “irrazionale” l’assenza dei reati tributari dall’elenco dei reati presupposto della Responsabilità 231, è ora alla Camera un disegno di legge per l’introduzione nel D.Lgs. 231/01 di un art. 25-terdecies volto a colmare tale “irrazionale” lacuna.

Il DDL n. 2400, assegnato in data 4.9.2014 alla Commissione Giustizia, propone di introdurre tra i reati presupposto della Responsabilità 231 quelli sanzionati agli articoli:

– art. 2 co. 1, 3 e 8 D.Lgs. 74/2000

– art. 4 D.Lgs. 74/2000

– art. 5 co. 1 D.Lgs. 74/2000

– artt. 10, 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000

– art. 11 co. 1 e 2 D.Lgs. 74/2000

con previsione di sanzioni pecuniarie gravi e, per alcuni di essi, di sanzioni interdittive, come noto applicabili anche in via cautelare.

Sarà interessante seguire l’iter di tale proposta di legge.

Cliccare qui per il testo del DDL 2400/14

Uniamo qui di seguito, quali strumenti utili di lavoro, una Tabella dei reati presupposto della Responsabilità 231, aggiornata dopo il D.Lgs. 39/2014, ed una Tabella specifica per i reati presupposto ambientali.

Le Tabelle riportano per ciascun reato presupposto le sanzioni pecuniarie ed interdittive previste.

Cliccare sui seguenti link per scaricare le Tabelle:

Tabella reati presupposto 231

Tabella Reati Ambientali

Il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 attuativo della Direttiva 2011/93/UE, all’art. 3, ha introdotto quale nuovo reato presupposto della responsabilità 231 l’adescamento di minori di cui all’art. 609 undecies c.p.
Tale reato è stato inserito in seno all’art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01.

L’art. 12 della Direttiva Europea, infatti, disponeva quanto segue:

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicu­rare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsa­bili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:
a) il potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
b) il potere di adottare decisioni per conto della persona giuri­dica; oppure
c) l’autorità sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute re­sponsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato con­trollo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della per­sona giuridica, dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei pa­ragrafi 1 e 2 non pregiudica l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli da 3 a 7, che abbiano istigato qualcuno a commet­terli o che vi abbiano concorso.”

Il Parlamento europeo ha quindi previsto la necessità di introdurre tra i reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche i reati di abuso sessuale, sfruttamento sessuale, pornografia minorile, adescamento di minori per scopi sessuali, anche nelle forme dell’istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo.
L’art. 12 della Direttiva richiama dettagliatamente i criteri di responsabilità si cui agli artt. 5 e 7 D.Lgs. 231/01 in relazione alla posizione di apicale e sottoposto dell’autore del reato e rimarca il principio di autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica.

Si deve evidenziare che il Parlamento europeo indicava la necessità di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche anche per le fattispecie indicate all’art. 3 della Direttiva, corrispondenti ai reati di cui all’art. 609 quater c.p. (Atti sessuali con minorenne) e 609 quinquies c.p. (Corruzione di minorenne).
Pur comprendendo la difficoltà di ipotizzare un interesse o vantaggio per l’ente in relazione a tali reati, resta il fatto che sul punto la direttiva non risulta attuata.

Prosegue senza soluzione di continuità l’intento legislativo europeo e nazionale volto ad ampliare il novero dei reati presupposto della 231, inserendo tra essi ogni fattispecie che venga all’attenzione del legislatore medesimo quale fattispecie di rilevante allarme sociale.

Cliccare qui per scaricare la Direttiva 2011_93_UE

Cliccare qui per il D.Lgs.231.01 Aggiornato-marzo2014

Con il Decreto Ministeriale n. 57 del 20.2.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato il 7.4.2014, si è finalmente concluso l’iter normativo e regolamentare iniziato dall’art. 5 ter del DL 1/2012 sul “Rating di legalità”.

Ricordiamo che con il D.L. 1/2012, come convertito con Legge 27/2012 e successivamente modificato, all’art. 5 ter, il legislatore ha attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di elaborare ed attribuire un “rating di legalità” per le imprese con un fatturato minimo di due milioni di euro, secondo criteri demandati ad apposito Regolamento dell’Autorità stessa.
Per norma, di tale “Rating di legalità si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario”.
L’importanza di tale Rating per l’accesso al credito bancario viene sottolineata dal medesimo art. 5 ter, laddove prevede che “gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.

Il 14 novembre 2012 è stato approvato il previsto Regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere favorevole dei Ministeri di Giustizia e dell’Interno, al fine di dettare i criteri di attribuzione del “Rating di legalità”.
In tale Regolamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18.12.2012, è prevista quale requisito per l’attribuzione stessa del Rating, tra l’altro, l’assenza di condanne e di applicazione di misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 (art. 2 co. 2 lett. c).
Secondo l’art. 3 del Regolamento, l’impresa vedrà incrementato il punteggio del “Rating di legalità” qualora abbia adottato “un modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
L’effetto è evidente: l’adozione del Modello 231 inciderà direttamente sul “rating di legalità” e di ciò dovrà essere tenuto conto sia in sede di finanziamenti pubblici che in sede di accesso al credito bancario.

Ciò che ancora mancava era l’intervento regolamentare ministeriale che definisse le modalità in base alle quali del “Rating di legalità” si sarebbe dovuto tener conto.
La risposta è finalmente arrivata con il DM 57/2014 recante il “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario…”.

Secondo l’art. 3 DM 57/2014 i “sistemi di premialità” previsti per le imprese in possesso del Rating nell’ambito dei finanziamenti pubblici sono, tra l’altro:
– preferenza in graduatoria;
– attribuzione di punteggio aggiuntivo;
– riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Per l’accesso al credito bancario (art. 4 DM 57/2014) il Rating incide su:
– riduzione di tempi e costi per la concessione di finanziamenti;
– determinazione delle condizioni economiche di erogazione.

Cliccare qui per scaricare:

Testo del Decreto Ministeriale 57/2014
Regolamento AGCM 14.11.2012
Testo dell’art. 5-ter DL 1/2012

E’ stato pubblicato il D.M. 13.2.2014, con il quale il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni organizzative semplificate per le PMI che intendano adottare il Modello di Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/01, per la parte relativa alla sicurezza sul lavoro di cui all’art. 30 D.Lgs. 81/08.

E’ possibile scaricare il testo del Decreto e le Procedure semplificate cliccando sui seguenti link:

DM 13.2.2014

Procedure semplificate

 Con legge 119/2013 di conversione con emendamenti del DL 93 del 14.8.2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 2013 ed in vigore da oggi, il Legislatore effettua una inversione di marcia rispetto  all’introduzione dei nuovi reati presupposto della Responsabilità Amministrativa di società ed enti operata dal Decreto Legge.

La legge di conversione ha infatti soppresso il comma 2 dell’art. 9 del Decreto Legge 93/2013, che inseriva tra i reati presupposto, all’art. 24 bis D.Lgs. 231/01, i delitti contro la privacy, la frode informatica con sosttuzione dell’identità digitale e la contraffazione o indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento.

Cliccare qui per esaminare il testo normativo come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale:L.119_13

SOCIAL

0FansLike