È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 258 del 4.11.2017,  la Legge 161 del 17.10.2017 riguardante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di  coordinamento e transitorie del codice di  procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” che entrerà in vigore il 19.11.2017.
Tale provvedimento modifica varie normative (riguardanti le misure di prevenzione personali e patrimoniali; l’amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati, la Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali) tra cui il D.Lgs. 231/01 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare su questo tema la Legge 161/2017 prevede:
–  all’art. 11 (Controllo giudiziario delle aziende) l’introduzione nel D.Lgs. 159/2011 di un nuovo articolo,  34-bis,  il quale dispone che con il provvedimento che nomina l’amministratore giudiziale, il Tribunale può stabilire “ i  compiti   dell’amministratore   giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l’obbligo: … di adottare ed  efficacemente  attuare  misure  organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
–  all’art. 30, co. 4 l’introduzione di nuovi delitti previsti all’art. 12 del D.lgs. 286/1998 riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, all’interno dell’art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 con l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Si riporta il testo del nuovo art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 come modificato dalla legge 161/2017

Art. 25-duodecies  (Impiego  di  cittadini  di  paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1.In relazione  alla commissione del delitto di cui all’articolo 22,  comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  si  applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
1-bis.  In  relazione  alla  commissione  dei   delitti   di   cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico  di  cui  al decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive modificazioni,  si  applica  all’ente  la  sanzione   pecuniaria   da quattrocento a mille quote.
1-ter.  In  relazione  alla  commissione   dei   delitti   di   cui all’articolo  12,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  successive  modificazioni,  si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi  1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni  interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a  un anno”.

Per completezza di seguito si riportano i commi richiamati dell’art. 12 del D.lgs. 286/1998

Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
….
3.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
…………..
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Il testo completo della Legge 161/2017 è consultabile nel sito internet della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-04&atto.codiceRedazionale=17G00176&elenco30giorni=false