È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 30 marzo 2017 ed entrerà in vigore il 14 aprile 2017, il D.Lgs. 38/2017 (Attuazione  della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa lla lotta contro la corruzione nel settore privato) che introduce importanti modifiche alla disciplina della corruzione tra i privati.
Tale Decreto dà attuazione e recepisce quanto stabilito dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell’Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione tra privati.

Giova ricordare che la corruzione tra privati, prima di tale Decreto, prevedeva due particolari forme di corruzione passiva (per soggetti intranei):
la prima era prevista per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compivano od omettevano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (co.1);
la seconda si configurava in caso di commissione della stessa condotta da parte di chi era sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma (co.2).
Era prevista inoltre al co.3 una forma di corruzione attiva nel caso in cui un soggetto qualsiasi (soggetto estraneo) avesse dato o promesso denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma. Per tale forma di corruzione scattava inoltre la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote prevista dall’art. 25 ter co.1 lett. s bis del D.Lgs. 231/01 in caso di responsabilità amministrativa degli enti.

In dettaglio riportiamo le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 38/2017:

  1. Modifiche all’art. 2635 c.c.(Corruzione tra privati)

L’art. 3 del D.Lgs 38/2017 interviene sull’art. 2635 c.c. :

  • includendo tra i soggetti attivi autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l’esercizio di funzioni direttive ;
  • estendendo la fattispecie anche ad enti privati non societari;
  • ampliando le condotte cui si perviene all’accordo corruttivo. Nella corruzione passiva viene inclusa anche la sollecitazione del denaro o altra utilità  da parte del soggetto “intraneo” qualora ad essa segua la conclusione dell’accordo corruttivo, e nella corruzione attiva anche l’offerta di denaro o altra utilità da parte del soggetto “estraneo”, qualora essa venga accettata dal soggetto “intraneo”.
  • Prevedendo espressamente tra le modalità della condotta,  sia nell’ipotesi attiva che in quella passiva, la commissione della stessa per interposta persona;
  • specificando che il denaro o altra utilità sono non dovuti;
  • togliendo il riferimento alla necessità che la condotta cagioni un nocumento alla società;
  • prevedendo che la confisca per equivalente ricomprenda anche le utilità offerte, e non solo date o promesse.

Alla luce di quanto sopra esposto si riporta il nuovo art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)
“  Salvo che il fatto costituisca  più grave  reato,  gli  amministratori,  i   direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se  o  per altri, denaro  o  altra  utilità non  dovuti,  o  ne  accettano  la promessa, per compiere o per omettere un  atto  in  violazione  degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,  sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto  è commesso  da  chi  nell’ambito  organizzativo  della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive  diverse  da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
  Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
  Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
  Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
  Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”

  1. Introduzione dell’art. 2635 bis cc (Istigazione alla corruzione tra privati)

L’art. 4 del D.Lgs. 38/2017 introduce l’art. 2635 bis cc, che punisce l’istigazione alla corruzione. Sotto il profilo attivo sarà quindi punito chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto “intraneo” qualora l’offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635 bis co.1). Sotto il profilo passivo sarà prevista la punibilità dell’ “intraneo” che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, qualora la sollecitazione non sia accettata. (art. 2635 bis co.2).

Si riporta il testo del nuovo art. 2635 bis c.c. (istigazione alla corruzione tra privati)
“  Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.
  La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
  Si procede a querela della persona offesa”.

  1. Introduzione dell’art. 2635 ter c.c. (Pene accessorie)

L’art. 5 del D.Lgs. 38/2017 introduce l’art. 2635 ter c.c. che disciplina le pene accessorie da applicare in caso di condanna per il reato 2635, co. 1 c.c. (corruzione passiva dell’intraneo), nei confronti di chi sia già stato condannato per tale reato o per quello di cui all’art. 2635-bis, co. 2 c.c. (istigazione passiva alla corruzione). In questi casi si applicherà la pena dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’art. 32-bis c.p.

Si riporta il testo del nuovo art. 2635 ter c.c. (Pene accessorie)
“La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma”.

  1. Modifica al D.lgs. 231/01

L’art. 6 del D.Lgs. 38/2017 modifica, sotto il profilo sanzionatorio, la lettera s-bis dell’art. 25 ter (reati societari) del D.lgs.231/01, aumentando le sanzioni già previste per i casi di corruzione attiva ed introducendo la sanzione anche nei casi di istigazione attiva alla corruzione.
La nuova lettera s-bis prevede che in caso di corruzione attiva tra privati (soggetto “estraneo”)  ex art. 2635, comma 3, si applichi la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e nei casi di istigazione attiva (art. 2635-bis, comma 1 c.c.), la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co 2 de  D.Lgs. n. 231/2001 .

Ricordiamo che le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co. 2  sono le seguenti:

a)  l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b)  la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c)  il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d)  l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e)  il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si riporta il testo della lettera  s-bis, art. 25 ter del D.Lgs. 231/01
“per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2”

Cliccare sul seguente link per scaricare il testo aggiornato della norma:

D.lgs-231.01-aggiornato-ad-aprile-2017