D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul Lavoro

Con la sentenza del 21 gennaio 2016, nr. 2544,  la Cassazione ribadisce la responsabilità della società e dei suoi dirigenti per l’omessa adozione e l’efficace attuazione prima della commissione del fatto, di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
In tale sentenza la Cassazione infatti ha confermato le condanne inflitte in primo e secondo grado ad una società edile, al suo amministratore e al direttore tecnico per la violazione delle norme antinfortunistiche che hanno causato la morte di un lavoratore della società. Violazione che la Corte definisce “frutto di una specifica politica aziendale, volta alla massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori” ritenendo presenti tutti i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva per affermare la responsabilità della società ex D.lgs. 231/01.

Sotto il profilo dei criteri di imputazione oggettiva la sentenza afferma che nei reati colposi di evento i requisiti dell’interesse e vantaggio previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 231/01, devono essere riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico, essendo sicuramente escluso che si possa parlare di interesse o di procurato vantaggio in tutti i casi in cui avvengano lesioni o la morte di un dipendente della società a causa della violazione delle norme antifortunistiche.
In questi casi infatti l’ente trae un vantaggio “nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l’infortunio sul lavoro.”
La sentenza ribadisce inoltre che i due concetti di interesse e vantaggio sono giuridicamente diversi in quanto l’interesse si riferisce ad una valutazione antecedente alla commissione del reato presupposto, mentre il vantaggio attiene ad una valutazione ex post circa l’effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato. Tali concetti sono alternativi ben potendo verificarsi infatti che il reato sia commesso nell’interesse dell’ente ma non procurargli alcun vantaggio.
Nei reati colposi di evento l’interesse ricorre quando “la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa”.
Il vantaggio invece ricorre quando “la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto”.
Nel caso affrontato dalla sentenza è stata accertata e provata “la protratta sistematica violazione della normativa prevenzionistica a vantaggio dell’ente, che aveva risparmiato i costi connessi all’acquisto di un’attrezzatura di lavoro moderna, efficiente e sicura … ovvero i costi delle modifiche tecniche necessarie a rendere quel macchinario sicuro per i lavoratori; nonché la circostanza che la società aveva risparmiato i costi .. connessi ad un’adeguata attività di formazione ed informazione dei lavoratori”.

Sotto il profilo dei criteri di imputazione soggettiva la sentenza afferma che entrambi i soggetti rivestivano al momento del fatto ruoli apicali all’interno della società essendo rispettivamente amministratore unico e dirigente tecnico della stessa. Qualifiche che rientrano tra quelle previste dall’art. 5, co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/01.
La società quindi per andare esente da responsabilità  nel caso di reati di omicidio colposo o lesioni colpose commesse da suoi organi apicali con violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro avrebbe dovuto dimostrare “ l’adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi (per i quali soccorre il disposto dell’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008) e l’attribuzione ad un organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l’aggiornamento e l’osservanza dei modelli adottati” come previsto dall’art. 6 del D.lgs. 231/01.
Modello che la società non aveva adottato e che ha portato alla condanna alla stessa di una sanzione amministrativa pecuniaria di €80.000.

Ancora una volta la Suprema Corte, con la sentenza n. 31003 del 16.07.2015, ha ravvisato la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25 septies D.Lgs. 231/01 in caso di infortunio di un lavoratore in azienda.
La vicenda processuale aveva ad oggetto le lesioni gravi subite da un lavoratore mentre con un collega era intento ad effettuare un’operazione di scarico di una pesante bobina di carta.
Il Tribunale aveva ritenuto che il datore di lavoro fosse responsabile per avere lo stesso consentito che tale operazione avvenisse senza aver installato sul macchinario che comandava la discesa della bobina, alcun dispositivo di sicurezza.
Dispositivo installato in seguito all’infortunio dagli organi di vigilanza consistente in un sistema di doppi comandi tale da consentire lo sgancio della bobina solo con l’esplicito consenso di entrambi i lavoratori, quello addetto allo sganciamento dei mandrini che fissavano l’albero della bobina al macchinario e del lavoratore addetto al comando del macchinario stesso.
Era stata inoltre ravvisata la responsabilità dell’ente in quanto lo stesso aveva tratto un vantaggio dalla predisposta modalità di organizzazione del lavoro.
Sentenza poi confermata anche in grado di appello.
La Corte di Cassazione chiamata a decidere sul ricorso degli imputati ha affermato ancora una volta il principio secondo cui, in caso di lesioni colpose ex art. 25 septies l’interesse e/o vantaggio,  su cui si fonda la responsabilità 231, “vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale” rinviando alla nota sentenza delle Sezioni Unite del 24 aprile 2014, riguardante il caso ThyssenKrupp.
Nel reati colposi, prosegue la Corte, “l’interesse/ vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali ovvero nell’agevolazione sub specie , dell’aumento di produttività che ne può derivare sempre per l’ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita” dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe “rallentato” quantomeno nei tempi.”
Tale sentenza ribadisce nuovamente il concetto che i requisiti dell’interesse e vantaggio ben si possono conciliare anche con i reati colposi previsti dal Decreto Legislativo 231/01 e che gli stessi si realizzano tutte le volte in cui le la morte o le lesioni personali colpose siano determinate da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell’ente oppure se le stesse abbiano comportato almeno un risparmio di spesa o un aumento di produttività per l’ente stesso.

Studio Legale Associato Tosello & Partners

 

La sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione Penale nel caso ThyssenKrupp, depositata il 18 settembre 2014, con le sue 214 pagine, rappresenta indubbiamente la pronuncia di maggior importanza nel panorama giurisprudenziale recente, sia per la vastità ed eterogeneità degli argomenti affrontati, sia per la fondamentale importanza degli stessi.

La sentenza, con la suddivisione indicizzata in capitoli e con la sua particolare chiarezza espositiva, si presenta come un manuale prezioso per l’avvocato penalista.

L’interesse per tale pronuncia va ben al di là dell’ormai nota questione concernente la demarcazione tra “colpa cosciente” e “dolo eventuale”, che costituisce soltanto una delle molte questioni  su cui le Sezioni Unite si concentrano.

Di enorme rilievo sono, ad esempio, i capitoli della motivazione che si occupano della prova del nesso di causalità nelle condotte colpose omissive.
Sul punto la nuova sentenza si offre come nuovo pilastro di riferimento che viene a sostituirsi alla famosa e sinora intoccata Sentenza Franzese del 2002, con risvolti non trascurabili nell’affrontare processi per fattispecie colpose di qualsivoglia genere, dalla sicurezza sul lavoro, alla responsabilità medica.
Le Sezioni Unite dichiarano espressamente, con riferimento alla pronuncia Franzese, che da essa “non di rado si traggono principi ed enunciazioni opposte” e che “ad oltre dieci anni da tale importante e condivisa pronunzia, si pone, in conseguenza, la necessità di una breve messa a fuoco ed attualizzazione di alcune questioni di principio, anche alla luce della recente esperienza giuridica” (pag. 91 e ss.).
L’ottica argomentativa, enunciata a pag. 98, è quella di rendere “praticabile il giudizio di imputazione dell’evento, allontanando la prospettiva di indiscriminata impunità anche per condotte omissive gravemente trascurate e dannose” mediante il concetto di “corroborazione dell’ipotesi”.

Importanza e chiarezza degne di nota traspaiono anche dalle argomentazioni concernenti Le posizioni di garanzia” in materia di sicurezza sul lavoro.
Le Sezioni Unite affermano la necessità di “arginare l’eccessiva forza espansiva dell’imputazione del fatto determinata dal condizionalismo”, di “tentare di limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell’evento illecito” ed ancora di “tentare di governare tali intricati scenari, nella già indicata prospettiva di ricercare responsabilità e non capri espiatori”.
Di rilievo anche l’affermata demarcazione tra soggetti garanti che “hanno un’originaria sfera di responsabilità che non hanno bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall’investitura o dal fatto” e soggetti delegati ex art. 16 D.Lgs. 81/08.

Da ultimo, per successione delle argomentazioni, ma non per importanza, la questione delleResponsabilità da reato dell’ente”, affrontata sotto vari profili, dalla natura di detta responsabilità quale tertium genus con “evidenti ragioni di contiguità con l’ordinamento penale“, ai criteri di imputazione dell’ente, con particolare riguardo all’interesse e vantaggio nei reati colposi, concetti che “vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico”.
Segue, infine, una presa di posizione in merito al profitto confiscabile, individuabile anche nel “risparmio di spesa”.

Cliccare qui per il testo della Cass. Pen. S.U. 38343_2014, tratto dal sito www.cortedicassazione.it

Studio Legale Associato Tosello & Partners

 

Segnaliamo il Decreto 22.7.2014 emanato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali che detta specifiche regole per l’organizzazione della sicurezza sul lavoro nei settori “spettacoli musicali, cinematografici e teatrali” (Capi I) e “manifestazioni fieristiche” (Capo II).

Cliccare qui per visualizzare il testo del Decreto 22.7.2014

Integrato il D.Lgs. 81/08 con il Titolo X-bis: “Protezione alle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario”

Dal 25 marzo 2014 gli obblighi per il Datore di Lavoro ed i Dirigenti delle strutture sanitarie private e pubbliche si ampliano.

In data 11 febbraio 2010 il Parlamento europeo “sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario” assumeva le seguenti decisioni “… 5.raccomanda la rapida adozione ed attuazione delle misure definite nella proposta di direttiva, in quanto i lavoratori in questione hanno già atteso oltre cinque anni prima che questo serio problema fosse portato all’attenzione della Commissione; 6. invita la Commissione ad elaborare e fornire orientamenti per accompagnare l’accordo e contribuire in tal modo alla sua corretta applicazione in tutti gli Stati membri; …”

La Direttiva europea 2010/32/Ue, in attuazione dell’Accordo quadro concluso da Hospeem e Fsesp in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario, disponeva “… Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva …

Lo Stato italiano recepisce le previsioni della direttiva e vi da attuazione con il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2014) integrando il D.Lgs. 81/08 con il Titolo X-bis Protezione alle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Il D.Lgs. entrerà in vigore il prossimo 25 marzo.

Le previsioni contenute in tale Titolo, che impongono al Datore di Lavoro di effettuare una specifica valutazione dei rischi su tali aspetti e predisporre le relative misure di prevenzione, si applicano a “…  tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori

In caso di inosservanza degli obblighi sono previste sanzioni a carico del Datore di Lavoro e dei Dirigenti.

 

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19
Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

E’ stato pubblicato il D.M. 13.2.2014, con il quale il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni organizzative semplificate per le PMI che intendano adottare il Modello di Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/01, per la parte relativa alla sicurezza sul lavoro di cui all’art. 30 D.Lgs. 81/08.

E’ possibile scaricare il testo del Decreto e le Procedure semplificate cliccando sui seguenti link:

DM 13.2.2014

Procedure semplificate

Segnaliamo che è stato pubblicato l’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 che contiene precisazioni ed indicazioni sull’applicazione del precedente Accordo Stato-Regioni del 12 dicembre 2011 concernente la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro dei soggetti della sicurezza.
Il Datore di Lavoro di ciascuna impresa dovrà pertanto valutare quanto in esso indicato e previsto affinchè verifichi le esigenze formative dei soggetti specifici della sicurezza e dei dipendenti ed i programmi di formazione in essere elaborando se del caso una nuova pianificazione dei corsi.
Documento: Accordo Stato Regioni Formazione 25-7-2012

La Suprema Corte ha affronteto il caso di un infortunio mortale, dipeso dalle caratteristiche di un rullo compressore privo di misure che garantissero l’arresto automatico del mezzo in caso di posizionamento in folle della leva del cambio.
La Corte di Cassazione ha affermato:
“il rischio specifico, legato all’inefficienza strutturale dell’azione frenante meccanica… poteva essere scongiurato mettendo a disposizione del lavoratore una macchina di nuova generazione, dotata di un sistema frenante idraulico – anzichè meccanico – che, sostanzialmente, impedisce la messa in folle”
“… con riferimento al giudizio controfattuale si può affermare, in termini di assoluta certezza, che se la macchina messa a disposizione del C. fosse stata quella di nuova generazione, dotata di un sistema frenante diverso ed efficiente, l’infortunio non si sarebbe verificato”.
Per quanto sopra la Cassazione ha confermato la condanna del Datore di Lavoro per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p.

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato gli accordi sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori prevista nel D.Lgs 81/08.
Gli accordi sono stati pubblicati in data 11.1.2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 8.
Per ciascuna categoria di soggetti (Dirigenti, Preposti e Lavoratori) a seconda del livello di rischio come individuato nelle Tabelle in Allegato all’Accordo, vengono determinati i contenuti della Formazione e la durata dei corsi.
E’ espressamente indicata la periodicità con cui gli stessi vanno ripetuti.
Evidenziamo che tra i contenuti della formazione per i Dirigenti viene indicata la “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica ai sensi del D.Lgs n. 231/2001”.
E’ stato altresì approvato l’Accordo sulla formazione per i Datori di Lavoro che intendano svolgere il ruolo di RSPP.
Documenti: Accordo_Stato-Regioni_221_21-12-2011 , Accordo_Stato-Regioni_223_21-12-2011

SOCIAL

0FansLike